Nuove fattispecie di reato agroalimentare e responsabilità 231: cosa cambia per le imprese

24-04-2026

Il 15 aprile 2026 il Parlamento italiano ha approvato il Disegno di Legge recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani", introducendo un significativo aggiornamento del quadro penale in materia agroalimentare e — aspetto di particolare rilevanza per le imprese — estendendo il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il nuovo quadro penale: le fattispecie introdotte

Il DDL interviene sul Titolo VIII del Libro II del Codice penale, inserendo un apposito Capo II-bis dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Le novità più rilevanti riguardano:

Sanzioni accessorie e confisca: le misure più severe

Il DDL introduce un apparato sanzionatorio accessorio particolarmente incisivo:

Le circostanze aggravanti si applicano — con aumento della pena fino a un terzo — quando i fatti riguardano prodotti DOP/IGP, sono commessi mediante falsi documenti, hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici senza certificazione o rivestono particolare gravità per la quantità coinvolta. Il concorso di due o più aggravanti comporta un aumento da un terzo alla metà.

L'impatto sul D.Lgs. 231/2001: il punto cruciale per le imprese

L'aspetto di maggiore rilevanza pratica per le imprese del settore è l'inserimento dei nuovi reati di frode alimentare (art. 517-sexies) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies) — nella forma aggravata, ovvero quando commessi con più operazioni attraverso mezzi e attività continuative organizzate — tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-bis.1.

Questo significa che le imprese potranno essere ritenute responsabili in via amministrativa per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti apicali o sottoposti, con applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote (pari a un massimo di circa 774.500 euro).

Le implicazioni operative per le imprese agroalimentari sono immediate:

Quando agire

La norma è già in vigore. Le imprese agroalimentari dotate di un Modello 231 non possono attendere: l'adeguamento dei presidi preventivi è un obbligo di diligenza immediato, oltre che una tutela concreta per l'ente e per chi lo amministra.

Chi non ha ancora adottato un Modello 231 dovrebbe valutarne l'introduzione con urgenza, alla luce del significativo ampliamento del catalogo dei reati presupposto.

GMG Group affianca le imprese nella valutazione, aggiornamento e implementazione dei Modelli Organizzativi 231, con un approccio operativo orientato alla reale efficacia dei presidi — non al mero adempimento formale.

Contattateci per una prima valutazione: segreteria@gmggroup.it 

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