TAX PILLS: La riforma del processo tributario, le novità per adeguarsi al PNRR

27-10-2022

L'11 maggio 2022 è stata sottoposta all'esame del Governo la bozza di disegno di legge sulle nuove disposizioni in materia di giustizia e processo tributario, predisposta da una Commissione di otto esperti nominata dal Ministro all'Economia Daniele Franco e dalla Guardasigilli Marta Cartabia.

Il 1° settembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n.204 con disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. La modifica prevede di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso. In particolare, questa riforma verterà sull’istituzione dei nuovi giudici tributari e sulla conferma della Sezione tributaria della Corte di cassazione quale giudice della Legittimità tributaria.

Dal 16 settembre 2022 sono entrate in vigore le seguenti principali novità:

  1. Le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano “Corti di giustizia di primo grado” e “Corti di giustizia di secondo grado”. La giurisdizione tributaria verrà esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali secondo le nuove previsioni normative. Viene previsto lo svolgimento di un tirocinio da parte dei magistrati tributari vincitori di concorso e un apposito regolamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria disciplinerà la formazione professionale dei magistrati;
  2. Nel reclamo/mediazione, la condanna al pagamento delle spese di giudizio può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta;
  3. Viene introdotto il nuovo comma 5 bis all’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 in merito all’onere della prova. La novità prevede che l’Amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo se manca la prova della sua fondatezza o la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni;
  4. Si riformula la sospensione dell’atto impugnato nel senso che l’udienza cautelare viene fissata nei trenta giorni successivi al relativo deposito, e non più entro la prima camera di consiglio utile.

Ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022, vale a dire dal 16 settembre 2022, l'ammissione da parte del giudice tributario della prova testimoniale in forma scritta se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti. La prova testimoniale deve essere assunta secondo i contenuti di cui all’articolo 257-bis c.p.c. È la parte che ha richiesto l’assunzione della prova a predisporre il modello di testimonianza e a farlo notificare al testimone; il testimone dovrà rendere la deposizione compilando il modello e fornendo risposta separata a ciascuno dei quesiti, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Il giudice, una volta esaminate le risposte, può disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Si evidenzia, tuttavia, che nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale;

L’art. 2 del disegno di legge introduce, nei processi di primo e secondo grado, le seguenti novità:

  1. Introduzione del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a euro 3.000,00.
  2. Previsione della prova testimoniale, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
  3. Rafforzamento della conciliazione per le controversie fino ad euro 50.000. Per le controversie soggette a reclamo/mediazione ai sensi dell’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 è prevista la proposta, da parte delle Commissioni Tributarie, di una conciliazione. Ove la parte non abbia accettato la proposta di conciliazione senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico della stessa con possibile maggiorazione delle stesse al 50%. Le spese saranno invece compensate in caso di perfezionamento della conciliazione.

In conclusione, la riforma prefigge finalità di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l'obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l'impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l'elevato numero di ricorsi in Cassazione.

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