ACCOUNTING PILLS: Novità sul codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D. Lgs. 83 DEL 17 LUGLIO 2022

11-10-2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 con modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il nucleo della riforma 2022 della crisi d’impresa è il sistema di allerta. L’impresa dovrà munirsi di un sistema che le possa consentire di realizzare una diagnosi anticipata dello stato di difficoltà, per impedire che il ritardo nel considerare i segnali di crisi possa sfociare in uno stato di crisi irreversibile.

L’imprenditore, secondo il nuovo Codice, deve avere un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa, inderogabile sarà l’utilizzo di strumenti di programmazione quali il budget e il piano industriale. Pertanto, il consolidamento e l’orientamento dei sistemi di controllo interno consentirà il monitoraggio delle possibili difficoltà economico-finanziarie prima che queste conducano ad un vero e proprio stato di insolvenza.

La normativa della Crisi d’impresa in vigore dal 15 luglio 2022 ha superato gli indici di allerta definiti precedente, prevede che l’azienda debba dotarsi di un assetto che le consenta di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

L’art. 2086 c.c. sottolinea che l’assetto deve essere “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. L’art. 3 del Dlgs. 14/2019, estende comunque a tutti l’obbligo di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

Concretamente, per poter rispettare tale richiesta, l’impresa dovrebbe essere in grado di predisporre i flussi di cassa prospettici che generalmente si rappresentano in un budget di tesoreria mensilizzato, da aggiornare periodicamente per fare in modo che abbracci sempre i dodici mesi successivi (rolling). Finora tale attività era richiesta solo in sede di redazione del bilancio d’esercizio annuale, al fine di poter verificare la continuità aziendale.

Va considerato che se il budget di tesoreria è lo strumento principe per monitorare la sostenibilità del debito e la continuità, allo stesso tempo, le imprese meno strutturate potrebbero ricorrere a indicatori più semplici, come la stima dell’EBITDA prospettico, quale indicatore della capacità dell’impresa di produrre risorse finanziarie potenziali, da confrontare con gli impegni finanziari assunti, con riferimento all’arco temporale dei dodici mesi successivi.

In sintesi, le principali novità:

  1. Vengono modificate le definizioni contenute nell’art. 2 del Codice, a partire da quella della crisi che vede ampliato a 12 mesi (in luogo di 6) il periodo entro il quale deve sussistere la prospettiva di un’adeguata copertura delle obbligazioni con i flussi di cassa prospettici. Di conseguenza anche la durata massima delle misure protettive sarà di 12 mesi.
  2. Doveri delle parti (art. 4). Obbligo di trasparenza del debitore nella composizione negoziata e nelle iniziative fondamentali all’individuazione delle soluzioni per il superamento della crisi o dell’insolvenza.
  3. Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento (Art. 17). L’esperto può invitare le parti a rinegoziare i contratti.
  4. Misure protettive (Art. 18). I creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.
  5. Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (Art. 19). Il divieto di acquisire diritti di prelazione viene meno in caso di revocata o cessione delle misure protettive
  6. Conclusione delle trattative (Art. 23). L’imprenditore può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
  7. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Art. 64-bis). Si prevede un nuovo strumento di regolazione della crisi riconoscendo all’imprenditore, in stato di crisi o di insolvenza, di poter chiedere l’omologazione di un piano diretto al soddisfacimento dei creditori, anche in deroga al principio della par condicio creditorum e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.

In conclusione, si può affermare che la riforma si incentra sul tema della sollecitazione e l’ausilio all’imprenditore affinché prenda preventivamente coscienza del rischio di deterioramento della situazione dell’impresa adottando le giuste misure anche con l’intervento di un terzo soggetto, con l’obiettivo di promuovere una soluzione che possa avere il consenso dei creditori.

Condividi
phone
CHIAMACI
mail_outline
CONTATTACI