Nel mese di ottobre sono entrati in vigore diversi provvedimenti, contenenti le principali misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 e di sostegno all’economia. Cercheremo di fare chiarezza per rendere più fruibili le importanti novità.
Decreto Riscossione
Con il DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”), entrato in vigore il 21.10.2020, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente l’ulteriore sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione:
- I pagamenti che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 devono essere effettuati, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo cioè entro il 31.1.2021. Entro il 31.1.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
- Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento (anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e INPS, nonché, dall’1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali ad esempio in tema di IMU e TARI).
- In base alle modifiche già apportate dal DL 34/2020, tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli e al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti devono essere pagate, senza possibilità di dilazione, entro il 10.12.2020.
- Sono sospese tutte le rate di rateizzazione in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020. I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 31.1.2021.
- La dilazione dei ruoli, di norma, viene meno quando non vengono pagate 5 rate del piano, anche non consecutive. Tuttavia, per i piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e per i piani relativi a domande presentate entro il 31.12.2020, il numero di rate insolute necessario ai fini della decadenza è elevato a 10.
- le attività di liquidazione automatica (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), inerenti all’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), in scadenza a fine anno, slittano al 31.12.2022. Si evidenzia inoltre che, per effetto delle modifiche già apportate dal DL 34/2020:
- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2022;
- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2023 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021).
Decreto Ristori
Con il Decreto Legge n. 137, (cd. “Decreto Ristori”), con efficacia a partire dal 29 ottobre si è inoltre previsto:
- Contributi a fondo perduto: Contributo destinato alle partite IVA già attiva alla data del 25 ottobre, appartenenti ai settori colpiti dalle misure restrittive come ristoranti, cinema, teatri e piscine. Sono inclusi tra i beneficiari anche gli operatori con un fatturato maggiore ai 5 milioni di euro. La condizione alla base dell’ottenimento dell’indennizzo prevede che il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi di quelli emersi ad aprile 2019. La condizione non si applica per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il primo gennaio 2019. Al beneficiario del contributo spetta una percentuale del calo di fatturato e corrispettivi che va dal 20% al 10%. Tale percentuale va moltiplicata per le percentuali previste dal Decreto Ristori, che vanno dal 100% al 400%, in base al settore di appartenenza. L’importo del contributo non potrà, in ogni caso, superare i 150.000 euro;
- Fondi destinati ai settori maggiormente colpiti: Stanziamento di 1 miliardo di euro, suddiviso come segue:
- 100 milioni (settore dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo);
- 400 milioni (agenzie di viaggio e tour operator);
- 50 milioni (settore dell’editoria, fiere e congressi);
- 400 milioni (sostegno all’export e fiere internazionali).
- Credito d’imposta sugli affitti: Estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione, previsto già in precedenza dal Decreto Rilancio, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, ed inclusione delle imprese con ricavi maggiori a 5 milioni di euro, con la condizione di aver registrato un calo del fatturato pari al 50%;
- Proroga cassa integrazione: Vengono concesse ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021;
- Blocco licenziamenti: Viene prorogato al 31 gennaio 2021 per tutte le imprese il blocco dei licenziamenti;
- Esonero contributi previdenziali: Viene concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che sono stati costretti a sospendere o ridurre la loro attività a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con la sola esclusione del settore agricolo. La sospensione riguarda un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 marzo 2021.
- IMU: Per le attività maggiormente colpite dalle misure dal DPCM del 24 ottobre 2020, è stata eliminata la seconda rata dell’IMU 2020, relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività.
- 770: È stato prorogato il termine per la presentazione del 770, relativo al periodo di imposta 2019, al 10 dicembre 2020.