Disposizioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

25-06-2020

Il nuovo provvedimento Banca d’Italia avente ad oggetto le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” è già entrato in vigore  ed impone a tutti  i soggetti destinatari della normativa di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 Dicembre 2020.

Le disposizioni trovano origine all’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (‘decreto antiriciclaggio’), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;

Le novità normative si applicano ad una platea estesa di intermediari finanziari tra cui:

Il provvedimento, oltre ad identificare i documenti che devono essere conservati ai sensi del decreto antiriciclaggio, chiarisce in modo particolare le modalità di conservazione dei documenti stessi e indica i dati e le informazioni che devono essere rese disponibili alle Autorità di vigilanza e le relative modalità.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

I soggetti destinatari della disciplina devono conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.

Inoltre hanno l’obbligo di conservare:

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell’articolo 31 del decreto antiriciclaggio i destinatari devono conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti.

I soggetti destinatari devono assolvere tali obblighi utilizzando sistemi di conservazione automatizzati che devono assicurare:

I destinatari inoltre hanno l’obbligo di completare l’acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall’instaurazione del rapporto continuativo, dall’esecuzione dell’operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

DATI E INFORMAZIONI DA RENDERE DISPONIBILI ALLE AUTORITÀ

I soggetti destinatari devono rendere disponibili alla Banca d’Italia e alla UIF, seguendo gli standard fissati (allegato 1 e 2 della normativa), una serie di dati e informazioni che vengono di seguito sintetizzati:

MODALITÀ PER RENDERE DISPONIBILI I DATI E LE INFORMAZIONI

Per garantire la ricostruibilità dell’operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d’Italia e della UIF, i destinatari devono rendere disponibili alle medesime autorità i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni.

Per adempiere tale obbligo è’ possibile ricorrere alternativamente a una delle seguenti modalità:

I destinatari hanno l’obbligo di indicare la modalità con cui rendono disponibili le informazioni alla Banca d’Italia e alla UIF nel documento di policy antiriciclaggio. In caso di variazione della modalità adottata questi devono dare comunicazione a Banca d’Italia entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui la nuova modalità prescelta diventa operativa.

Infine, fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dal decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni da rendere disponibili alle Autorità di vigilanza devono poter essere consultabili per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell’operazione.

Se i dati e le informazioni sulle operazioni eseguite riguardano rapporti continuativi intestati a più soggetti gli stessi vanno riferiti a tutti gli intestatari.

Se l’adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni è affidato a soggetti esterni, gli stessi devono essere dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari.

CASI DI ESENZIONE

I soggetti destinatari possono non applicare le disposizioni relative ai dati e le informazioni da rendere disponibili dalle Autorità qualora si tratti di rapporti continuativi o operazioni poste in essere con i seguenti soggetti:

I destinatari devono indicare nel documento di policy antiriciclaggio se si avvalgono di una o più delle esenzioni previste e si attengono alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo.

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