Gli obblighi antiriciclaggio della V Direttiva UE n. 2018/843

02-04-2020

In data 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843). Le novità in materia seguono quelle avvenute soltanto due anni fa relative alla IV direttiva (D.Lgs. n. 90/2017). In particolare, come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo, il nuovo testo mira a:

  1. Ampliare la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo anche le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi, come per esempio le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
  2. Individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
  3. Introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
  4. Consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
  5. Stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto dal 20 giugno 2020 di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
  6. Fornire indicazioni sulle PEP le persone politicamente esposte che sono soggette a maggiori controlli. In particolare con titolarità congiunta si intendono i soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami;
  7. Prevedere  particolari obblighi per coloro che commerciano oggetti antichi e opere d'arte, se l'attività è effettuata in porti franchi;
  8. Inasprire le sanzioni per reati di riciclaggio con l’implementazione di interventi sanzionatori anche di carattere penale.

Le novità normative evidenziano la necessità di una sempre maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio. L’analisi del rischio deve essere effettuata in modo puntuale, in quanto solo così è possibile individuare le carenze e le corrette misure per presidiare adeguatamente il rischio stesso. Per gli intermediari finanziari, in modo particolare, è importante avere all’interno della struttura organizzativa procedure definite da policy antiriciclaggio dettagliate che definiscano ruoli e responsabilità relativamente ai controlli antiriciclaggio.

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